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Trattato tra la Compagnia ManoNera e la Repubblica di Siena.

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Trattato tra la Compagnia ManoNera e la Repubblica di Siena. Empty Trattato tra la Compagnia ManoNera e la Repubblica di Siena.

Messaggio  Hermes1976 Lun Dic 02, 2013 8:52 pm


OGGETTO: Trattato tra la Compagnia ManoNera e la Repubblica di Siena.

[rp]Preambolo
La Compagnia della ManoNera si prefigge scopi di fratellanza, comunanza, sostegno reciproco dei suoi membri i quali si supportano al pari di fratelli.
I principi fondamentali della Compagnia della ManoNera si basano sul difendere la fratellanza che accomuna i suoi membri, preservare e difendere il territorio che ospita i suoi componenti.

Art.I Riconoscimento
La Repubblica di Siena riconosce La Compagnia della ManoNera come soggetto di diritto internazionale.
La Repubblica di Siena riconosce La Compagnia della ManoNera come alleato militare, commerciale ed economico.

Art.II Porto d'armi
Al fine di garantire l'esecuzione del suo compito di alleato della Repubblica di Siena, tutti i membri di suddetta compagnia hanno il diritto di poter portare armi di qualsivoglia genere all'interno della suddetta Repubblica, ovviamente tali armi dovranno essere usate nel rispetto delle leggi della Repubblica senese e del volere dell'Altissimo Onnipotente.

Art.III Diritto di passaggio
-Tutti i membri della Compagnia della ManoNera hanno il diritto di circolare all'interno della Repubblica senese, sia singolarmente, che in gruppo armato, che in esercito purché non ledano il bene della popolazione e della Santa Chiesa Aristotelica.
-La Repubblica di Siena accorda il permesso di attracco e di stazionamento nel porto di Orbetello alle navi della flotta della Compagnia della ManoNera, che riconosce come sua base il porto di Orbetello. Le navi della Compagnia della ManoNera sono equiparate alle navi dei residenti anche qualora il loro capitano non sia un residente.
-La Repubblica di Siena permette l'entrata di alleati della Compagnia della Manonera nel suo territorio purché operino nel rispetto delle leggi senesi e della Santa Chiesa Aristotelica.
-Qualora la Compagnia della ManoNera volesse costituire un esercito dovrà farne prima richiesta al Signore della Repubblica senese tramite missiva spiegando la motivazione , il Signore o un suo delegato si impegna a rispondere nel giro di 48 ore dal momento dell'avvenuta richiesta, termine oltre il quale la richiesta verrà considerata come accettata.
-Nel caso in cui sia la Il Signore di Siena oppure il Consiglio di Siena a chiedere alla Compagnia della ManoNera la costituzione di un esercito, non saranno richieste ulteriori permessi.

Art. IV Protezione reciproca
-La Repubblica di Siena e la Compagnia della ManoNera si impegnano a difendersi reciprocamente sia attraverso vie diplomatiche che attraverso operazioni militari.
-La Repubblica di Siena potrà chiedere alla compagnia della ManoNera aiuto solo nel caso in cui non sia in grado di fronteggiare l'emergenza con le sue forze.
-In nessun caso la Repubblica di Siena potrà obbligare l'intervento della Compagnia della ManoNera al di fuori dei confini della Repubblica, contro altri stati, contro il volere della Santa Chiesa Aristotelica o contro i principi della stessa Compagnia.
-La Compagnia della ManoNera potrà però accettare richieste da parte della Repubblica di Siena per operare al di fuori dei confini della Repubblica.

Art.V Ordine pubblico
La Compagnia della ManoNera potrà aiutare la Repubblica di Siena in caso di gravi problemi di ordine pubblico o eventi criminosi compiuti da singoli o da gruppi, previa richiesta del Prefetto, autorizzazione del Signore e consenso della Compagnia stessa.

Art.VI Pagamenti
I soldati della Compagnia della ManoNera qualora operino su richiesta del Signore di Siena o del consiglio della Repubblica sono equiparati ai soldati regolari per quanto riguarda paghe, premi, e quanto previsto per l’esercito regolare Senese.

La Compagnia
Art. VII Transazioni
Ogni transazione commerciale o pecuniaria operata dalla Compagnia della ManoNera è autorizzata e protetta dalla Repubblica di Siena purché rispetti le leggi repubblicane, previa comunicazione al sindaco della città dove essa avverrà o al Ministro dell'Economia e del Commercio.
Tali transazioni saranno considerate come transazioni private e la Compagnia della ManoNera potrà chiedere al prefetto l'apertura di un processo contro chiunque interferisca con tali transazioni.

Art. VIII Rispetto delle leggi
Tutti i Membri della Compagnia della ManoNera sono tenuti a rispettare le leggi della Repubblica senese, fatta eccezione per i privilegi contenuti all'interno di questo concordato

Art. IX Dialogo
E' garantito un canale di comunicazione privilegiato fra La Compagnia della ManoNera e la Repubblica di Siena al fine di realizzare i disegni della Divina Provvidenza ed assicurare la stabilità della Repubblica di Siena, tale dialogo sarà effettuato da appositi ambasciatori di entrambe le parti che verranno nominati subito l'approvazione di questo concordato.

Art. X Pene
Le sentenze emesse contro i membri della Compagnia della ManoNera saranno riconosciute valide e rese esecutive dal tribunale della Repubblica di Siena a meno che non siano lesive dei diritti sanciti dalla Carta dei Giudici.

Art. XI Controversie
In caso di difficoltà di applicazione o interpretazione degli articoli di questo concordato sarà nominata congiuntamente dalla Repubblica di Siena e dalla Compagnia della ManoNera un'apposita commissione paritetica che si impegnerà a risolvere amichevolmente la contesa.

Art. XII Modifiche del trattato
Ogni eventuale modifica di questo trattato potrà essere effettuata solo con il consenso di entrambe le parti interessate.

Art. XIII Rottura del trattato
-I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
-Il trattato può essere annullato o per volere di entrambe le parti o per l'inadempimento di articoli in esso contenuti. La parte lesa dovrà far pervenire comunicazioni ufficiale della rottura del trattato presso la sede diplomatica dell'altra parte, la rottura del trattato diventerà effettiva dopo 3 giorni dalla presentazione della comunicazione, arco di tempo durante il quale la parte lesa potrà decidere di ritirare la richiesta di rottura del trattato.

Art. XIV
-Le parti deliberano di rimettere il giudizio inerente alla interpretazione e applicazione del presente trattato ad un collegio arbitrale composto da due membri, uno nominato dallo stato maggiore della Compagnia della ManoNera e uno nominato dal Consiglio della Repubblica di Siena.

Art.XV
-Il presente trattato tra la Repubblica di Siena e la Compagnia della ManoNera è valevole, senza ulteriori aggiunte, e soddisfa ogni requisito che la legge senese possa richiedere per ogni tipo di organizzazione presente o operante sul proprio territorio.

-Il Trattato entrerà in vigore nel momento in cui verrà firmato dalle parti.
[/rp]
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Messaggio  _Nik25_ Ven Lug 03, 2015 2:31 pm

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