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Trattato di non belligeranza fra la Repubblica di Siena e il Regno di Albania

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Messaggio  Eriti Lun Feb 13, 2012 5:39 pm

Trattato di non belligeranza tra la Repubblica di Siena e il Regno D'Albania


Nella loro grande saggezza Ramon de la Vega Signore della Repubblica di Siena e Lukrezia Augusta Zaharia Engjelli Duchessa di Zadrima e Regina del Regno D'Albania, desiderano mettere per iscritto il presente patto di non belligeranza, per assicurare una pace duratura ai rispettivi popoli, per garantire la sicurezza delle frontiere, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.

Articolo I - del riconoscimento -

a) La Repubblica di Siena riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sul Regno d'Albania.
b) Il Regno d'Albania riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sulla Repubblica di Siena.

Articolo II - dei territori -

a) La Repubblica di Siena riconosce l'integrità e l'unità del Regno d'Albania e s'impegna a nome delle propria terra a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
b) Il Regno d'Albania riconosce l'integrità e l'unità della Repubblica di Siena e s’impegna a nome della propria terra a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.


Articolo III - delle frontiere -

a) La Repubblica di Siena si impegna a rispettare in tempo di pace le frontiere del Regno di Albania.
b) Il Regno di Albania si impegna, in tempo di pace, a rispettare le frontiere della Repubblica di Siena.

Articolo IV - della libera circolazione -

I cittadini residenti delle province firmatarie possono circolare liberamente tra esse, purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi e solo vi siano espressamente le seguenti condizioni: che non siano soggetti a procedimenti giudiziari, che le frontiere non siano chiuse, che non si tratti di soldati o di mercenari in esercitazione da soli o in gruppo.
Ognuno dei due Regni ha l'obbligo di chiedere un'autorizzazione di passaggio del suo Esercito sul territorio dell'altro Regno firmatario.
Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o contraria alla richiesta.

Articolo V - della non aggressione -

a) La Repubblica di Siena e il Regno D'Albania s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
La Repubblica di Siena e il Regno D'Albania s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un'esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Stato. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) La Repubblica di Siena e il Regno D'Albania, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse, istigazioni al caos, etc).


Articolo VI - del commercio –

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, la Repubblica di Siena e il Regno D'Albania, si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
I nomi dei mercanti debbono essere comunicati con un preavviso di 3 giorni dall'ingresso nei rispettivi territori in modo da far avere loro tutti i salvacondotti necessari per muoversi liberamente in ogni città dei due firmatari. I Prefetti possono, in caso di pericoli interni, negare tali permessi senza dover dare nessuna spiegazione in merito.
In Caso di trasporto delle merci via nave le parti contraenti si impegnano a favorire l'attracco nei porti di destinazione, riducendo, se presenti, le tasse portuali del 20%.
Eventuali arrotondamenti saranno calcolati per difetto.
Le autorità competenti devono ricevere la richiesta di sbarco entro 24 ore dall'arrivo al porto, rispettando il seguente modulo:

- equipaggio e passeggeri imbarcati;
- motivo del viaggio (mercanteggiare, visitare ecc);
- periodo previsto di permanenza in porto - data prevista di partenza;
- necessità di eventuali riparazioni in cantiere.

Solo dopo aver ricevuto il permesso d'attracco i capitani delle navi di entrambe le controparti potranno procedere allo sbarco.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo VII - della partecipazione ad altri trattati -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte firmataria e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.


Articolo VIII - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino alla conclusione favorevole di nuovi negoziati.

Articolo IX - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

e) Il presente trattato non potrà essere rotto in tempo di guerra, ogni annullamento del trattato in situazione di guerra dichiarata da parte di terzi è un atto di tradimento e autorizzerà ad eseguire delle rappresaglie.


Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato a Siena il 7 febbraio 1460

Per la Repubblica di Siena,
Ramon de la Vega
Signore di Siena

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Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo Vasa,
Gran Ciambellano di Siena,
Contessa di Soliera e Contessa Consorte di Mignano

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Per il Regno d'Albania
Lukrezia Augusta Zaharia Engjelli Duchessa di Zadrima e Regina del Regno D'Albania

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Leka_dukagjini Conte di Sarda e Cancelliere Reale del Regno D'Albania
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Antonio Widmann D'Ibelin Conte di Castel D'Ario e Ambasciatore del Regno D'Albania
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