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Statuto Ambasciatori tra la Repubblica di Siena e il Regno di Albania

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Messaggio  bonilp Lun Gen 23, 2012 11:04 pm

STATUTO AMBASCIATORI TRA LA REPUBBLICA DI SIENA ED IL REGNO DI ALBANIA

Articolo primo
1.1 Regno di Albania di riconosce La Repubblica di Siena come Repubblica indipendente e sovrana.
La Repubblica di Siena riconosce il Regno di Albania come Regno indipendente e sovrano.

1.2 L'ambasciata della Repubblica di Siena a nel Regno di Albania è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena.
L'ambasciata del Regno di Albania a Siena è considerata territorio sovrano del Regno di Albania


Articolo secondo
2.1 Il Corpo Diplomatico di Siena, costituito dal Signore di Siena, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore in esercizio, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno di Albania.
Il Corpo Diplomatico del Regno di Albania, costituito dal Re del Regno di Albania, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore in esercizio, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Siena.

2.2 In seguito alla dichiarazione di un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, ad eccezione del Signore di Siena e del Gran Ciambellano, come "persona non gradita" da parte del Regno D'Albania, il Signore di Siena può decidere di rimuovere l'immunità diplomatica al membro del Corpo Diplomatico in questione.
In seguito alla dichiarazione di un membro del Corpo Diplomatico del Regno D'Albania,ad eccezione del Re del Regno D'Albania e del Gran Ciambellano, come "persona non gradita" da parte della Repubblica di Siena , il Re del Regno D'Albania può decidere di rimuovere l'immunità diplomatica al membro del Corpo Diplomatico in questione.

2.3 Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non procedibilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

2.4 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, nonchè per gravi atti di insubordinazione quali l'incitamento alla ribellione, comportamenti particolarmente lesivi della sovranità della Repubblica di Siena o del Regno di Albania, ovvero qualora il rappresentante diplomatico arrechi gravi offese ai membri dell'alta nobiltà delle parti contraenti il presente trattato, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nel territorio ospite.

Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Signore di Siena può esigere la partenza dell'ambasciata del Regno di Albania. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Siena.
In caso di necessità imminente, il Re del Regno di Albania può esigere la partenza dell'ambasciata di Siena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno di Albania.

Articolo quarto
4.1 La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno di Albania
Il Regno di Albania autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico di Siena.
4.2 In caso di chiusura delle Frontiere i diplomatici delle 2 parti dovranno dare comunicazione al prefetto della loro presenza sul territorio e aspettare la sua conferma di lettura per assicurare l'incolumità ai diplomatici stranieri .


Articolo quinto
5.1 Il Regno di Albania si impegna a proteggere ed aiutare l' ambasciatore della Repubblica di Siena sul territorio del Regno di Albania, a condizione che quest'ultimo ne faccia richiesta
La Repubblica di Siena si impegna a proteggere ed aiutare l'ambasciatore del Regno di Albania sul territorio della Repubblica di Siena, a condizione che quest'ultimo ne faccia richiesta.

5.2 La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco di un esercito regolare contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.

Articolo sesto
6.1 Se una delle due Repubbliche firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra. Il trattato sarà allora considerato decaduto una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Siena il 23 Gennaio 1460

Bonifacio Lauro Primo d'Aragona Barone di Asciano
Gran Ciambellano di Siena

Statuto Ambasciatori tra la Repubblica di Siena e il Regno di Albania Sigillociambellanoverde

Lorenzo Duval Dondi de Falconieri
Signore di Siena

Statuto Ambasciatori tra la Repubblica di Siena e il Regno di Albania SienaV



Per il Regno D'Albania:

Lukrezia Augusta Zaharia Engjelli Duchessa di Zadrima e Regina del Regno D'Albania.

Statuto Ambasciatori tra la Repubblica di Siena e il Regno di Albania Lukreziagreen

Leka_dukagjini Conte di Sarda e Cancelliere Reale del Regno D'Albania.

Statuto Ambasciatori tra la Repubblica di Siena e il Regno di Albania LekaGreen

Antonio Widmann D'Ibelin Conte di Castel D'Ario Ambasciatore del Regno D'Albania.

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