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Statuto sugli Ambasciatori fra Siena e Genova

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Statuto sugli Ambasciatori fra Siena e Genova Empty Statuto sugli Ambasciatori fra Siena e Genova

Messaggio  Sophy Ven Nov 27, 2009 2:16 am



STATUTO AMBASCIATORI
Articolo primo
1.1 La Repubblica di Genova riconosce La Repubblica di Siena come Repubblica indipendente e sovrana.
La Repubblica di Siena riconosce La Repubblica di Genova come Repubblica indipendente e sovrano.

1.2 L'ambasciata della Repubblica di Siena a Genova è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena.
L'ambasciata della repubblica di Genova a Siena è considerata territorio del ducato di Genova


Articolo secondo
2.1 Il Corpo Diplomatico di Siena, costituito dal Principe di Siena, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore in esercizio, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.
Il Corpo Diplomatico genovesee, costituito dal Doge di Genova, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore in esercizio, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Siena.


2.2 La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
La Repubblica di Siena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Siena.


2.3 Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

2.4 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.

Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Principe di Siena può esigere la partenza dell'ambasciata diGenova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Siena.
In caso di necessità imminente, il Doge di Genova può esigere la partenza dell'ambasciata di Siena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.

Articolo quarto
4.1 La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico di Genova
La repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico di Siena. .
4.2 In caso di chiusura delle Frontiere i diplomatici delle 2 parti dovranno dare comunicazione al prefetto della loro presenza sul territorio e aspettare la sua conferma di lettura per assicurare l'incolumità ai diplomatici stranieri .


Articolo quinto
5.1 La Repubblica di Genova si impegna a proteggere ed aiutare l' ambasciatore della Repubblica di Siena sul territorio della Repubblica di Genova, a condizione che quest'ultimo ne faccia richiesta
La Repubblica di Siena si impegna a proteggere ed aiutare l'ambasciatore della Repubblica di Genova sul territorio della Repubblica di Siena, a condizione che quest'ultimo ne faccia richiesta. .

5.2 La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco di un esercito regolare contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.

Articolo sesto
6.1 Se una delle due Repubbliche firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra. Il trattato sarà allora considerato decaduto una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Fatto a Genova, il 26/11/1457

Per la Repubblica di Siena
Almavida D'Oria Boccanegra "Alarica" Signora di Siena
Sophie De Polignac Ciambellano Di Siena
Statuto sugli Ambasciatori fra Siena e Genova SienaV

Per la Repubblica di Genova

Ferdinando Kaiser21 d'Angiò, Barone di Sarzana, Doge di Genova
Guglielmo VIII Weissmatten degli Aleramici del Monferrato, Conte di Rocca Barbena, Gran Ciambellano

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Sophy
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