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Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena

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Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena Empty Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena

Messaggio  Sophy Sab Ott 10, 2009 6:15 pm

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena

Nella loro grande saggezza Terenzio "Tyorl" Della Rovere, Barone di Geo, Doge di Genova, e Stefano D'Oria, Evermaxiii , Conte di Sticciano, Signore di Siena hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Repubblica di Genova e della Repubblica di Siena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato o messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sulle quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sulle quali l'atto si basa.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e del corso della giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle altre parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare

- Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione

Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
l presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.


Firmato a Savone, il 11 Febbraio 1457.

In nome della Repubblica di Genova:

Terenzio "Tyorl" Della Rovere, Barone di Geo, Doge di Genova
Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano di Genova
Giovan Luca "J4ckz" d'Altavilla, Ambasciatore presso la Repubblica di Siena

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena Genverzn8


In nome della Repubblica di Siena:

Stefano D'Oria , detto Evermaxiii, Conte di Sticciano , Signore di Siena
Annetta Sforza , detta Hann, Ciambellana della Repubblica di Siena

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena SienaV
Sophy
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