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Trattato d'Amicizia tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena

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Messaggio  bonilp Mar Gen 17, 2012 9:06 pm



Trattato d'Amicizia tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato, nel rispetto degli accordi precedentemente stipulati con altri stati. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio di uno dei due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) La Repubblica di Siena e la Repubblica di Genova si impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'una o dall'altra nazione. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) La Repubblica di Siena e la Repubblica di Genova, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio Paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta la Repubblica di Siena e la Repubblica di Genova si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra la Repubblica di Siena e la Repubblica di Genova, mediante l'organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori. Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliano impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.


Articolo V - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può essere annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando agli altri contraenti un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

e) Qualora l'Imperatore non riconoscesse o disconoscesse come Propri vassalli una delle parti contraenti il presente trattato, o in qualunque modo dichiarasse Genova o Siena nemici dell'Impero, il presente trattato è da considerarsi a tutti gli effetti nullo.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Bonifacio Lauro Primo d'Aragona Barone di Asciano
Gran Ciambellano di Siena

Trattato d'Amicizia tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena Sigillociambellanoverde

Lorenzo Duval Dondi de Falconieri
Signore di Siena

Trattato d'Amicizia tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena SienaV

Seleucos Della Rovere
Gran Ciambellano della Repubblica di Genova

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Gabriel Omar "Nitro." Ludovisi
Doge della Superba Repubblica di Genova.

Trattato d'Amicizia tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena Genverzn8



Il presente trattato vede apposte tutte le firme ed i sigilli il 13 gennaio 1460, data da cui entra in vigore come stipulato da entrambe le parti.

In Fede
Casta Reina Vittoria Viña Pérez de Guzmàn de Medina Sidonia Ludovisi,
Cancelliere della Superba e Ambasciatrice della Repubblica di Genova nelle terre di Siena.

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