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Concordato tra la Guardia Episcopale ed il Corpo dei Diplomatici della Repubblica di Siena

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Messaggio  bonilp Ven Gen 27, 2012 1:33 pm



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Concordato tra la Guardia Episcopale ed il Corpo dei Diplomatici della Repubblica di Siena

Per la grazia dell'Altissimo,
Nella volontà di rafforzare i legami reciproci che li uniscono,
Nel desiderio di veder trionfare la Vera Fede Aristotelica, fede della Repubblica di Siena,
Nell'augurio di rinnovare l'amicizia reciproca,
Conformemente al Diritto Canonico relativo alle Sante Armate,
Conformemente alle usanze della Repubblica di Siena,
Il Consiglio della Repubblica di Siena e la Santa Chiesa Aristotelica hanno discusso e ratificato il seguente Concordato:


I. Premesse
La Repubblica di Siena riconosce l'autorità della Guardia Episcopale secondo le prerogative ed i limiti stabiliti dal Diritto Canonico.
La Guardia Episcopale riconosce l'autorità temporale della Repubblica di Siena, terra di Vera Fede Aristotelica, e si impegna a non andare contro gli interessi del potere amministrativo Repubblicano.

II. Delle relazioni tra la Guardia Episcopale (per comodità "G.E.") e il Consiglio della Repubblica di Siena (per comodità "C.D.R.S.")
II.1.1 Uffici di collegamento
La G.E. nel relazionarsi con la Provincia di Siena, farà capo alla Vidamia di Siena ed all'Ufficio di Collegamento di questa con il C.D.R.S., così come contemplato al Titolo VII art,1 del vigente Concordato.

II.2.1 Porto d'armi
Il C.D.R.S. non applicherà mai ad alcun membro della Guardia Episcopale eventuali norme relative al porto d'armi, o di qualsivoglia tipo d'equipaggiamento; la G.E. di per contro si impegnerà a non usare mai le armi se non per necessità estrema e per la difesa e la salvaguardia dei membri della G.E. e del C.D.R.S.

II.2.2 Formazionde d'eserciti
In caso la Guardia Episcopale avesse necessità di costituire un esercito in territorio Senese, lo farà ai sensi dell'articolo VII.3 del vigente Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica e la Repubblica di Siena.

II.3 Della collaborazione tra la Guardia Episcopale ed il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena
II.3.1 Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena si impegna a:
- collaborare pienamente con la Guardia Episcopale, compresi lo scambio di informazioni e l'eventuale assistenza giudiziaria sul proprio territorio, contro le minacce alla Santa Chiesa.

II.3.2 La Guardia Episcopale si impegna a:
- aggiornare regolarmente la lista dei suoi membri attivi, nelle scorte in quel momento, presso l'ufficio di collegamento e su richiesta del referente del C.D.R.S. in seno ad esso;
- fornire tutte le informazioni necessarie sulle persone non facenti parte della GE che compongono i suoi gruppi, su domanda del referente del C.D.R.S. in seno all'ufficio di collegamento ed in esso depositata;
- quando non sia in missione, prestare sevizio di vigilanza, di assistenza e di difesa delle città e del castello senesi su richiesta del C.D.R.S, ed a carico di esso, tramite esercito, o tramite gruppi armati, previo assenso del Vidame di Siena ed autorizzazione dal Prefetto Aggiunto dei Vidami.

II.3.3 Reclutamento
I bandi di reclutamento comune per la G.E. saranno tenuti in vista nella Taverna Ducale.
Il C.D.R.S. non osteggerà mai in alcun modo le campagne di informazione e reclutamento effettuate dalla Guardia Episcopale.
La Guardia Episcopale non osteggerà mai in alcun modo le campagne di informazione e reclutamento effettuate dal C.D.R.S. o dall'esercito senese.

II.3.4
Il sostentamento dei membri della G.E., quando essa, in virtù di questo Concordato, opera per conto della Repubblica di Siena, sarà a carico del C.D.R.S., in misura equiparata allo stesso grado in rango nell'esercito regolare senese, con la seguente tabella di abbinamento dei rispettivi gradi:

Generale => Alto Dignitario / Vidame
Maggiore => Ufficiale / Dignitario
Tenente => Corpo di Guardia
Truppa/caporale => Cadetto

e nelle modalità e nei tempi da stabilirsi di volta in volta in base allo sforzo richiesto e da stabilirsi prima dell'effettivo inizio della missione. Tale servizio non è da considerarsi mercenario.

II.3.5
In caso di mobilitazione generale delle Sante Armate, dichiarato dal Cardinale Conestabile, dal Prefetto dei Vidami o dal Prefetto Aggiunto dei Vidami, o, su esplicito veto del Prefetto dei Vidami tutte, le collaborazioni, e missioni in atto, verranno automaticamente sospese conformemente al Diritto Canonico relativo alle Sante Armate.

II.3.6 La Repubblica di Siena si impegna a:
- garantire libero transito alla G.E. di cui all'elenco depositato presso l'Ufficio di Collegamento, mettendone i membri direttamente nelle liste amiche degli eserciti in difesa della Repubblica;
- in caso di frontiere e varchi interni alla Repubblica chiusi, i membri G.E. verranno automaticamente inseriti in lista amici degli eserciti;
- non ostacolare eventuali iniziative economiche finalizzate all'autofinanziamento della G.E. fin tanto che vengono espletate in rispetto alle leggi senesi.

III. Del trattamento giuridico.
III.1
In caso di infrazioni delle leggi ducali o cittadine, i membri indagati della G.E. saranno perseguiti davanti alla Corte di Giustizia della Repubblica di Siena, come definito dalle leggi e i trattati in vigore.

III.2
Le autorita' giudiziarie si impegneranno a notificare al Vidame della Provincia Ecclesiastica interessata l'azione intrapresa.

IV. Della Marina militare e mercantile
La Guardia Episcopale si impegna a fornire un elenco delle imbarcazioni in suo possesso presso la Repubblica che si impegna a garantire la precedenza sulle altre richieste di approdo sull'assegnazione di una banchina libera e/o da liberare, dopo regolare domanda in dogana, in uno qualsiasi dei suoi porti, entro 4 giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui, le navi della Guardia Episcopale siano in missione stabilita dal Prefetto dei Vidami, verrà garantito un attracco prioritario entro 4 giorni dalla richiesta, facendo liberare eventualmente una banchina impegnata da tempo.

IV.1 Della marina militare
IV.1.1 La Guardia Episcopale non potrà attraccare con navi militari presso i porti della Repubblica se non dopo espressa richiesta al prefetto e nel numero non superiore ad una nave e per un solo porto, salvo deroghe.

IV.1.2 Le parti contraenti si impegnano a combattere ogni tentativo di pirateria con ogni mezzo disponibile.

IV.2 Della marina mercantile
IV.2.1 Attracco in ogni porto della controparte con diritto a commissionare lavori di riparazione.
Le autorità competenti devono ricevere la richiesta di sbarco entro 12 ore dall'arrivo al porto, rispettando il seguente modulo:

- equipaggio e passeggeri imbarcati;
- periodo previsto di permanenza in porto - data prevista di partenza;
- necessità di eventuali riparazioni in cantiere.

Solo dopo aver ricevuto il permesso d'attracco i capitani delle navi di entrambe le controparti potranno procedere allo sbarco.
In caso che la Guardia Episcopale effettui missioni in luoghi con cui la Repubblica di Siena abbia interessi commerciali, la Guardia Episcopale concede l'utilizzo della stiva delle proprie navi per il trasporto di merci destinate al commercio con quelle città; il capitano della nave si farà carico del mandato, e lo riconsegnerà al suo ritorno al termine della missione.
Le navi mercantili e militari, disciplinate da questo Concordato, sono tenute al pagamento delle tasse secondo le misure stabilite dalla Repubblica di Siena (tenendo conto degli importi minimi possibili) a meno che non siano in missione per conto della Repubblica di Siena o non siano in missione per conto della Santa Chiesa.
In questo ultimo caso è richiesto una comunicazione preventiva da visionare da parte di Siena, prima dell'attracco al porto delle navi.

IV.2.2 Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.

V. Del contenuto del presente Concordato
V.1
Il presente Concordato non è limitato nel tempo.

V.2
Tutte le modifiche o abrogazioni, anche parziali, dovranno essere fatte con l'accordo di entrambe le parti, così come dovrà essere concordata a priori e da ambo le parti la rottura del Concordato. Se per qualsivoglia motivo il Concordato dovesse esser rotto da solo una delle due parti senza il previo accordo potrà essere dichiarato lo stato di inimicizia tra la G.E. (e di conseguenza la Santa Chiesa Aristotelica) ed il C.D.R.S.

Scritto, sigillato e ratificato nella Fortezza di San Michele Arcangelo il giorno XXV, mese I, anno del Signore MCDLX

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Mons. Tridinum Borgia delle Fiamme Ardenti
Primo Cancelliere della GUardia Episcopale Italica
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Bonifacio Lauro Primo d'Aragona Barone di Asciano
Gran Ciambellano di Siena

Concordato tra la Guardia Episcopale ed il Corpo dei Diplomatici della Repubblica di Siena Sigillociambellanoverde

Lorenzo Duval Dondi de Falconieri
Signore di Siena

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