Trattato riguardanto lo Stato degli Ambasciatori del Ducato di Milano e della Repubblica di Siena
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Trattato riguardanto lo Stato degli Ambasciatori del Ducato di Milano e della Repubblica di Siena
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEL DUCATO DI MILANO E DELLA REPUBBLICA DI SIENA
Articolo primo
a) Il Ducato di Milano riconosce la Repubblica di Siena, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche.
La Repubblica di Siena riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Regno del Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche.
b) L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Siena è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Repubblica di Siena a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Milanese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Siena.
Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, composto dal Principe, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore della Repubblica di Siena dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.
b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, esclusi il Signore di Siena e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
La Repubblica di Siena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Siena.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.
d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) della Repubblica di Siena .
La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori).
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.
c) In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata della Repubblica di Siena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Siena può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio della Repubblica di Siena.
Articolo quarto
a) Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Repubblica di Siena si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
a) Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 19 gennaio 1457, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.
b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Milano il 22 Aprile 1458
In rappresentanza del Ducato di Milano:
Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco
Massimiliano Eleinad Ridolfi, Gran Ciambellano di Milano
In rappresentanza della Repubblica di Siena:
Tommaso Ildebrando Aldobrandeschi "Tomweasley" Signore di Siena
Conte di Sovana Barone di Castel del Piano
Sophie De Polignac "Sophy" Gran Ciambellano di Siena
Contessa di Sinalunga Baronessa di Roccalbegna
Sophy- Messaggi : 439
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