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Concordato tra la Repubblica di Siena e l'Ordine Teutonico Italiano

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Messaggio  Diego73 Mar Set 06, 2011 12:29 am


CONCORDATO TRA LA REPUBBLICA DI SIENA E IL SOVRANO ORDINE MILITARE ED OSPITALIERO DI S.MARIA DI GERUSALEMME DETTO ORDINE TEUTONICO ITALIANO


Nella loro grande saggezza, Sua Altezza Beatrice Dondi De Falconieri, Viscontessa di Monte Argentario e Signora di Siena e Sua Grazia Angelus 87° Critos Cuor di Leone HohensTaufen degli Asdurgi, Gran Maestro del Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme detto Ordine Teutonico, hanno deciso di stipulare il presente trattato.

Con questo Concordato, la Repubblica di Siena riconosce ed intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine Teutonico.


Art.I - Del Riconoscimento

La Repubblica di Siena riconosce il Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme, come soggetto di diritto internazionale, servitore e protettore del Papa, della Santa Chiesa Aristotelica e dei suoi Principi.
La Repubblica di Siena, riconosce nell'ordine Teutonico un alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina e nella difesa del proprio territorio.


Art.II - Del porto d'armi

Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti all'Ordine Teutonico hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori della Repubblica. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi.
Il loro utilizzo è sottomesso alle leggi repubblicane, ai precetti dell'Ordine ed è finalizzato al servizio della Giustizia Divina.


Art.III - Del diritto di passaggio

a) Le Province repubblicane accordano il diritto di libera circolazione sul loro territorio a tutti i Cavalieri Teutonici, singolarmente, in gruppi armati o in formazione esercito che operano per il bene dell'umanità, della Chiesa Aristotelica, a nome e gloria di Dio. In caso di operazioni militari l'Ordine avviserà Sua Altezza il Reggente di Siena prima del passaggio delle sue truppe in formazione esercito sul territorio di competenza attendendo regolare autorizzazione.
A tal fine l'Ordine Teutonico segnalerà per tempo al prefetto di volta in volta i nominativi dei membri che intendono avvalersi dell'accordo; tali nominativi dovranno far parte dell'Ordine o esserne Apprendisti.

b) La Repubblica di Siena accorda il diritto di attracco a tutte le navi della Marina Teutonica e di sbarco a tutti i Cavalieri Teutonici, la base principale della Marina Teutonica attualmente è la città di Gaeta.
Le navi della Marina Teutonica sono equiparate alle navi condonate dei Privati Residenti della Repubblica di Siena anche se capitanate da non residenti. Le navi teutoniche, saranno equiparate a navi Istituzionali, non appena il porto di Orbetello verrà implementato a livello 4(quattro).

c) La Repubblica autorizza l'entrata di altri Ordini Religiosi sotto la responsabilità dei Cavalieri Teutonici per condurre missioni definite di comune accordo con le Province sotto l’egida autorizzazione della Santa Chiesa Aristotelica.

d) I Cavalieri Teutonici per costituire un esercito sul territorio della Repubblica di Siena dovrano prima ottenere l'autorizzazione del Reggente, attraverso l'utilizzo dell'ambasciata, spiegando le motivazioni per cui intende costituire l'esercito.

Dal momento in cui la richiesta verrà presa in visione, il Reggente o un suo delegato avranno 48 ore per dare una risposta affermativa o meno.
Se una risposta non arriverà entro il termine stabilito, il permesso per costituire l'armata è da considerarsi accettato.

Qualora sia la Repubblica di Siena stessa a richiedere l'intervento dell'esercito Teutonico, tale richiesta si avvalorerà già del permesso di costituzione dell'esercito Teutonico.


Art. IV - Della protezione

comma I

Cosi come la Repubblica di Siena difende l'Ordine Militare Religioso Teutonico, la sua Regola e i suoi Principi, L'Ordine dovrà proteggere la Repubblica di Siena da predatori, da qualsivoglia attacco interno o esterno mirato alla destabilizzazione dello stato legittimato.
Tale attività di difesa potrà essere svolta sia attraverso le vie diplomatiche, sia attraverso azioni militari.

comma II

Nel caso particolare di conflitto tra la Repubblica di Siena e gli altri stati, i Cavalieri Teutonici avranno il dovere prioritario di proteggere i poveri e gli indifesi della Repubblica di Siena, mitigando le rigide condizioni dell'economia di guerra attraverso ponti umanitari volti a fornire rifornimenti alla popolazione.

comma III

Sua Altezza il Reggente potrà chiedere l'intervento diretto dei Cavalieri Teutonici in un eventuale conflitto qualora l'Esercito dela Repubblica di Siena non fosse in grado di fronteggiare l'attacco.
In nessun caso potrà essere richiesta all'Ordine un'attività militare al di fuori dei confini repubblicani, in contrasto con la Santa Chiesa Aristotelica o diretta contro truppe appartenenti all'Ordine stesso o contro i suoi principi.
Tale richiesta dovrà pervenire, anche alla Santa Chiesa Aristotelica, che se riterrà opportuno negare il permesso di intervenire possa farlo entro le 48 ore dalla consegna della richiesta.


Art. V - Del mantenimento della pace e dell'ordine pubblico

I Cavalieri Teutonici potranno prestare il loro aiuto sotto qualsiasi forma alla Repubblica di Siena in caso si verificassero gravi eventi criminosi o gravemente pregiudizievoli all'ordine pubblico perpetrati da singoli o bande armate.
Il Prefetto potrà, previa autorizzazione del Reggente, prendere contatto con il Gran Precettore del Monastero di competenza per definire le modalità dell'intervento.


Art. VI - Delle transazioni pecuniarie

Ogni transazione pecuniaria, o di derrate alimentari o di altro genere di conforto e ogni forma di auto dei Cavalieri Teutonici è autorizzata e protetta dala Repubblica di Siena in rispetto delle leggi vigenti in repubblica in quel momento.
Tuttavia i Cavalieri Teutonici provvederanno, preventivamente, a darne notizia al Ministro dell'Economia e del Commercio o al Sindaco di competenza della città dove deve avvenire la transazione.
Essa è da considerarsi come transazione privata in ogni caso, l'Ordine si potrà appellare al presente Trattato per richiedere al Pubblico Ministero l'apertura di un processo per disturbo dell'ordine pubblico, contro chiunque infici, anche parzialmente dette transazioni segnalate. Sarà cura del Gran Precettore di competenza territoriale a presentare al PM della Repubblica di Siena le prove a carico dell'imputato.
Qualora venisse a mancare la comunicazione al Sindaco o al Ministro, e qualora la transazione non autorizzata infrangesse qualche legge (ad es. quella sulle merci non inerenti la propria professione), il Cavaliere Teutonico verrebbe denunciato per disturbo all'ordine pubblico.


Art. VII - Dell'isonomia

I Cavalieri Teutonici sono tenuti a rispettare tutte le leggi della Repubblica di Siena fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.


Art. VIII- Del dialogo

E' garantito un canale di comunicazione privilegiato fra Cavalieri Teutonici e la Repubblica di Siena al fine di meglio realizzare i disegni della Divina Provvidenza ed assicurare la stabilità della Repubblica di Siena per il bene dell'Umanità. Alla stipula del seguente Atto, verranno ufficializzati normali rapporti diplomatici tra i Cavalieri Teutonici e la Repubblica di Siena tramite lo scambio reciproco di ambasciatori.


Art. IX - Delle forze armate e dei membri residenti

In caso di conflitto nella Repubblica di Siena, qualsiasi Cavaliere Teutonico avente ivi residenza principale, dovrà aiutare la popolazione della suddetta Repubblica. Ove sia possibile sarà creato un reggimento o un esercito a protezione dei Municipi e della popolazione, oppure, in caso di impossibilità a formare un reggimento o un esercito, i membri interessati verranno incorporati momentaneamente nella Guardia Nazionale (Polizia e Difesa). I Reggimenti Teutonici non sostituisco le Milizie Cittadine ma le affiancano con pari dignità e diritto di vessillo. Tali formazioni militari avranno prevalentemente caratteristica di guarnigioni statiche in tempi di pace. La loro formazione e spostamenti devono essere comunicati al prefetto e al capitano della provincia in questione.
Pertanto si invitano i Responsabili Cittadini dell'Ordine e i Comandanti delle Milizie alla condivisione delle informazioni utili alla difesa delle città e a collaborare con il Sindaco.


Art.X - Dei delitti e delle pene

Le sentenze emesse contro i Cavalieri Teutonici saranno riconosciute valide e rese esecutive dal tribunale della Repubblica di Siena salvo se non lesive dei diritti sanciti dalla Carta dei Giudici.


Art. XI Delle controversie

Per qualsiasi difficoltà di interpretazione e/o applicazione degli articoli precedenti, i Cavalieri Teutonici e la Repubblica di Siena conferiranno l'incarico di trovare una soluzione amichevole ad una Commissione paritetica da loro nominata.


Art. XII - Della modifica del trattato

Il presente Trattato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.


Articolo XIII - della rottura del trattato

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Art. XIV - Disposizioni finali

comma I

Le parti deliberano di rimettere il giudizio inerente alla interpretazione e applicazione del presente trattato ad un collegio arbitrale composto tra tre membri, uno nominato dall’ Alto Consiglio dei Cavalieri Teutonici, uno nominato dal Consiglio della Repubblica di Siena, ed il terzo è l'Arcivescovo di Siena.

comma II

Il Trattato entrerà in vigore nel momento in cui verrà firmato dalle parti.


Castello di Siena, addì 05 Agosto 1459

In rappresentanza dell'Ordine Teutonico:

Gran Maestro: Angelus 87° Critos Cuor di Leone Hohenstaufen degli Asdurgi
Ambasciatore: Maria Costanza della Gherardesca in Cagliostro d'Altavilla, detta V.i.o.l.e.t

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In rappresentanza della Repubblica di Siena:

Beatrice Dondi De Falconieri, Viscontessa di Monte Argentario e Signora di Siena

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Niccolò Diego Cagliostro D'Altavilla, Gran Ciambellano

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