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Statuto sugli Ambasciatori fra Siena e Venezia

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Statuto sugli Ambasciatori fra Siena e Venezia Empty Statuto sugli Ambasciatori fra Siena e Venezia

Messaggio  Sophy Sab Ott 10, 2009 6:20 pm

TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI VENEZIA E SIENA

Articolo primo
1.1 La Repubblica di Siena riconosce la Serenissima Repubblica di Venezia come Repubblica indipendente e sovrana.
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce La Repubblica di Siena come Repubblica indipendente e sovrana.
1.2 L'ambasciata della Serenissima Repubblica di Venezia a Siena è considerata territorio sovrano della Serenissima Repubblica di Venezia.
L'ambasciata della Repubblica di Siena a è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena.

Articolo secondo
2.1 Il Corpo Diplomatico veneziano, costituito dal Doge di Venezia, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore e dal Consigliere di Legazione in esercizio, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Siena.
]Il Corpo Diplomatico di Siena, costituito dal Principe di Siena, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore in esercizio, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Serenissima Repubblica di Venezia.

2.2 La Repubblica di Siena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Siena.
La Serenissima Repubblica di può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Serenissima Repubblica di Venezia.

2.3 Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

2.4 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.

Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Doge della Serenissima Repubblica di Venezia può esigere la partenza dell'ambasciata di Siena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Venezia.
In caso di necessità imminente, il Principe di Siena può esigere la partenza dell'ambasciata di Venezia. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Siena.

Articolo quarto
4.1
La Serenissima Repubblica di autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico di Siena.
La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico di Venezia.
4.2
In caso di chiusura delle Frontiere i diplomatici delle 2 parti dovranno dare comunicazione al prefetto della loro presenza sul territorio e aspettare la sua conferma di lettura per assicurare l'incolumità ai diplomatici stranieri .

Articolo quinto
5.1 La Repubblica di Siena si impegna a proteggere ed aiutare l'ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia sul territorio della Repubblica di Siena, a condizione che quest'ultimo ne faccia richiesta.
La Serenissima Repubblica di Venezia si impegna a proteggere ed aiutare l' ambasciatore della Repubblica di Siena sul territorio della Serenissima Repubblica di Venezia, a condizione che quest'ultimo ne faccia richiesta.
5.2 La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco di un esercito regolare contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.

Articolo sesto
6.1 Se una delle due Repubbliche firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra. Il trattato sarà allora considerato decaduto una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Fatto a Venezia, il 16 Maggio 1457

Per la Serenissima Repubblica di Venezia

Il Doge della Serenissima Repubblica di Venezia

Cangrande III della Scala,
Barone di Ripafratta


Il Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia

Marianna Lutetiae Foscari,
Contessa della Valle dell'Ombrone, Viscontessa dell'Ossola Inferiore


Statuto sugli Ambasciatori fra Siena e Venezia VeneziaV


Per la Repubblica di Siena

Il Principe della Repubblica di Siena

Stefano D'Oria, detto Evermaxiii
Conte di Sticciano


Il Ciambellano della Repubblica di Sienaa

Isabella II Carroz, detta Myah

Statuto sugli Ambasciatori fra Siena e Venezia SienaV
Sophy
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